Chiavari, sentenza pilota del giudice di pace sugli obblighi vaccinali e la corretta informazione sui rischi

La sanzione di 100 euro irrogata a suo tempo agli ultra 50enni che non si fossero sottoposti all’obbligo vaccinale prevista dal decreto legge 44 del 2021 non è stata sicuramente l’asse portante del dibattito vaccini si, vaccini no che ha infiammato il periodo dell’emergenza sanitaria. La recente sentenza depositata in cancelleria il 7 novembre di quest’anno, del Giudice di pace di Chiavari crea, però, un precedente che si può definire pilota. Il magistrato, infatti, si è dovuto pronunciare riguardo all’opposizione presentata da un cittadino contro la sanzione amministrativa del ministero della Salute, per non aver iniziato alla data del 15 giugno 2022 il ciclo vaccinale previsto in quanto avente più di 50 anni. Il ricorrente si era presentato davanti al giudice in proprio (essendo ciò previsto per le sanzioni amministrative dal codice di procedura civile) mentre la parte opposta, Agenzia delle Entrate Riscossione era difesa in giudizio dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova. L’opposizione, oltre a chiedere la sospensiva del provvedimento, domandava di dichiarare la nullità o l’inefficacia dell’avviso di addebito sottolineando l’illegittimità dell’obbligo vaccinale, ‘trattandosi di farmaco non sottoposto alle fasi di sperimentazione clinica previste dai protocolli medici’, ritenendo in questo modo giustificato il rifiuto di sottoporsi alla somministrazione in quanto non era stata data una informativa adeguata su quelli che avrebbero potuto essere gli effetti collaterali in un periodo medio-lungo, ragioni contrastate dall’Avvocatura di Stato che contestava la fondatezza dei rilievi fatti dalla parte opponente. Il Giudice di Pace di Chiavari ha, dal canto suo, ritenuto fondati i motivi del ricorso evidenziando l’assenza di condizioni che garantissero al destinatario del vaccino una adeguata informativa sugli effetti collaterali del trattamento sanitario, informazione che, per il giudicante, avrebbe dovuto venire effettuata in modo specifico e non generico, tale da consentire al soggetto interessato di operare una scelta consapevole sul rifiuto o meno del vaccino. Di qui l’annullamento dell’avviso di riscossione del Ministero della Salute poi notificato da Agenzia delle Entrate Riscossione e il rimborso delle spese di giudizio. Quale sarà il futuro della vertenza, ovvero se l’Agenzia delle Entrate Riscossione impugnerà o meno il provvedimento lo si vedrà prossimamente, resta il fatto di una sentenza che si può definire pilota, almeno in questo ambito.

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